Sospensione dell'esecuzione delle sentenze fiscali di secondo grado. Condizioni

Pubblicato il 23 novembre 2010 Con ordinanza n. 4 del 2010, la Commissione tributaria regionale di Torino ha provveduto ad applicare i principi sanciti dalla recente sentenza della Consulta n. 217 del 17 giugno 2010 in tema di possibilità di sospensiva anche nei processi tributari.

In particolare, i giudici piemontesi hanno affermato la possibile sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria in appello in presenza di precise condizioni:

- che il contribuente provi l'iscrizione del ricorso in Cassazione;

- che sia in atto un'esecuzione coattiva;

- che sussista un danno grave e irreparabile non rimediabile per equivalente derivante dall'esecuzione.
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