Sospensione feriale nei procedimenti di mediazione obbligatoria

Pubblicato il 16 luglio 2019

Secondo la Quinta Sezione civile del Tribunale di Roma, la sospensione dei termini nel periodo feriale si applica anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria.

La sospensione feriale, infatti, è applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio.

Così, il giudice che sia chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell’attivazione del procedimento di mediazione, è tenuto a scomputare da tale termine quello di sospensione feriale.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza del Tribunale capitolino n. 4927 del 5 marzo 2019, dove viene anche precisato che l’orientamento espresso è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 sull’estensione dell’applicabilità della sospensione feriale all’art. 1137 del Codice civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy