Sospensione immediata anche per gli atti esecutivi

Pubblicato il 22 gennaio 2013 Sessanta i giorni per l'ente creditore per confermare al contribuente il controllo della documentazione, da esso prodotta entro novanta giorni dalla notifica di un atto per sospenderne la riscossione, ed inoltrare alle Entrate provvedimento di sospensione o di sgravio, in caso di correttezza, o procedere con il recupero nell'ipotesi di inidoneità.

La Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, con la nota del 16 gennaio 2013, fornisce istruzioni sulla nuova sospensione legale prevista dall'art. 1, commi da 537 a 544, della legge n. 228/2012 ed invita gli uffici dell'Agenzia ad esaminare con immediatezza i documenti che gli agenti della riscossione inviano, vista la sospensione immediata di ogni attività dell'agente al momento della presentazione dell'stanza del contribuente, visto il termine di 220 giorni oltre i quali, in caso di mancate comunicazioni da parte dell'ente creditore, il provvedimento è annullato.

La sospensione immediata riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, oltre alle cartelle di pagamento e agli atti relativi a tributi erariali che l'Agenzia amministra per conto degli enti locali, quali Irap e addizionali regionali e comunali all'Irpef.
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