Sospensione patente per omicidi stradali precedenti alla novella

Pubblicato il 03 agosto 2018

La Corte di cassazione, Quarta serie penale, ha fornito alcune precisazioni in tema di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Sospensione patente: norma transitoria

Secondo gli Ermellini, in particolare, la previsione della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 222, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del Codice della strada vale, quale norma transitoria, in relazione ai fatti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime commessi in epoca antecedente la novella legislativa introdotta dalla Legge n. 41/2016.

Per questi fatti, infatti, non può retroagire la più grave sanzione della revoca del titolo abilitativo prevista dal quarto e quinto periodo di detta norma.

Nello specifico, per la Corte, il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 richiamato, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 medesimo, per come introdotto dalla Legge n. 41/2016, “in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016”.

Revoca della patente per omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime

A seguire, la Cassazione – sentenza n. 36759 del 31 luglio 2018 – ha precisato che la revoca della patente di guida opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal Codice della strada, in cui si verificano danni alla persona.

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