Sospesa ex lege la richiesta di pagamento della maggiorazione sull’Irap 2004

Pubblicato il 31 maggio 2010

La richiesta di pagamento ad una banca della differenza tra l’Irap pagata con l’aliquota del 4,25% e quella dovuta con aliquota maggiorata in base a quanto disposto dalla legge regionale del Veneto n. 34/2002, si deve considerare illegittima dal momento che la legge n. 311 del 2004 ha sospeso la maggiorazione Irap, rendendo di fatto illegittima la suddetta pretesa tributaria.

Tale conclusione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, con la sentenza n. 35/1/2010, ha confermato per il periodo d’imposta 2004 la sospensione della maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’Irap, disposta dalla legge n. 289/2002. Pertanto, la pretesa dell’ufficio tributario di richiedere a carico di banche e assicurazioni, per l’anno 2004, il pagamento della differenza tra l’imposta pagata con aliquota base del 4,25 e quella maggiorata dell’1% (5,25%), deve essere considerata illegittima. Le suddette maggiorazioni, infatti, si devono ritenere sospese ex lege.

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