Sosta su parcheggio riservato a disabile Violenza privata

Pubblicato il 19 aprile 2017

La Suprema corte ha confermato la decisione di condanna per violenza privata disposta dai giudici di merito nei confronti di un automobilista per aver parcheggiato il proprio veicolo in uno spazio appositamente riservato dal Comune ad una disabile, affetta da gravi patologie, ed aver, quindi, impedito alla medesima l’utilizzo di detto spazio fino alla rimozione della sua autovettura.

L’imputato si era difeso sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato in quanto, sulla base dei precedenti giurisprudenziali in materia, la violenza privata avrebbe potuto dirsi configurata in caso di condotta che impediva la marcia di un'altra autovettura, immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta, ossia, diversa da quella contestata al ricorrente.

Assunto non condiviso dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17794 depositata il 7 aprile 2017 – secondo i quali, nella specie, l'imputato aveva impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura.

E ciò, con la piena consapevolezza di quanto andava facendo “non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile”.

Spazio non genericamente dedicato ai disabili ma espressamente riservato

Ad ogni modo – ha precisato la Corte - se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'articolo 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.

Per contro, nella specie, lo spazio era espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute.

Ne derivava che alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiungeva l'impedimento al singolo cittadino a cui era riservato lo stallo, di parcheggiare nel posto dove solo a lui era consentito lasciare il mezzo.

Sussisteva, in definitiva – ha concluso la sentenza – l'elemento oggettivo del delitto contestato.

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