Sostituti: Cu 2016 “sintetico” e Cupe 2016

Pubblicato il 24 febbraio 2016

Entro il 29 febbraio 2016 (il 28 è domenica) i sostituti d’imposta devono:

Cu 2016, modello “sintetico”

Va consegnato, in duplice copia, a: dipendenti, pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni o di redditi diversi.

I dati contenuti nel modello riguardano i redditi corrisposti nel 2015, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali.

Si ricordano le novità nel modello 2016:

- indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico;

- possibilità di inserire, oltre ai dati previdenziali e fiscali a “marchio” Inps, anche quelli riguardanti contribuzioni di altra provenienza, come nel caso, ad esempio, di medici o veterinari (ciò consentirà al sostituto, in presenza di più certificazioni per lo stesso assistito, di conguagliare nell’ultima Cu tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti di lavoro);

- evidenziazione della liquidazione mensile del Tfr richiesta come parte integrante della retribuzione, opportunità concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro instaurato da almeno sei mesi;

- campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

Cupe 2016

Società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, le società fiduciarie, le imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli, devono rilasciare il modello ai residenti in Italia percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La certificazione deve essere rilasciata anche relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione, contratti di cointeressenza, ma non in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

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