Sottaciuti i lavori di prossima deliberazione. Venditore responsabile

Pubblicato il 19 luglio 2017

Il condomino che vende l’immobile è tenuto a rendere noto all'acquirente, nella fase delle trattative, ogni peso od onere condominiale gravante sull'immobile medesimo, anche se di prossima deliberazione. In caso contrario, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità precontrattuale, per i danni subiti e per le spese conseguentemente supportate da parte acquirente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un soggetto che aveva acquistato un immobile sito in uno stabile condominiale. Senonché, appena prima della vendita, era stata convocata l’assemblea condominiale al fine di deliberare l’esecuzione di lavori straordinari di ingente importo; circostanza tuttavia sottaciuta all'acquirente in fase di trattativa, che si era visto dunque costretto, dopo l’acquisto, a farsi carico di dette spese straordinarie. Chiese pertanto la condanna del venditore al risarcimento dei danni subiti, che venne accolta dai giudici di merito e, quindi, confermata in sede di legittimità.

E’ responsabilità precontrattuale

A nulla sono valse in proposito le censure di parte venditrice, secondo cui i suddetti lavori straordinari deliberati dall'assemblea (di rifacimento del tetto) e le relative obbligazioni non potevano che gravare, ex art. 1123 c.c., sull'acquirente divenuto proprietario. Ciò su cui si disquisisce tuttavia – precisa la Suprema Corte con ordinanza n. 16640 del 5 luglio 2017 – non è tanto l’esistenza o meno di un obbligazione propter rem ai sensi del citato art. 1123 c.c., quanto piuttosto di una responsabilità precontrattuale a carico del venditore per aver volontariamente sottaciuto l’esistenza di un ingente onere condominiale di prossima deliberazione.

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