Sottaciuti i lavori di prossima deliberazione. Venditore responsabile

Pubblicato il 19 luglio 2017

Il condomino che vende l’immobile è tenuto a rendere noto all'acquirente, nella fase delle trattative, ogni peso od onere condominiale gravante sull'immobile medesimo, anche se di prossima deliberazione. In caso contrario, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità precontrattuale, per i danni subiti e per le spese conseguentemente supportate da parte acquirente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un soggetto che aveva acquistato un immobile sito in uno stabile condominiale. Senonché, appena prima della vendita, era stata convocata l’assemblea condominiale al fine di deliberare l’esecuzione di lavori straordinari di ingente importo; circostanza tuttavia sottaciuta all'acquirente in fase di trattativa, che si era visto dunque costretto, dopo l’acquisto, a farsi carico di dette spese straordinarie. Chiese pertanto la condanna del venditore al risarcimento dei danni subiti, che venne accolta dai giudici di merito e, quindi, confermata in sede di legittimità.

E’ responsabilità precontrattuale

A nulla sono valse in proposito le censure di parte venditrice, secondo cui i suddetti lavori straordinari deliberati dall'assemblea (di rifacimento del tetto) e le relative obbligazioni non potevano che gravare, ex art. 1123 c.c., sull'acquirente divenuto proprietario. Ciò su cui si disquisisce tuttavia – precisa la Suprema Corte con ordinanza n. 16640 del 5 luglio 2017 – non è tanto l’esistenza o meno di un obbligazione propter rem ai sensi del citato art. 1123 c.c., quanto piuttosto di una responsabilità precontrattuale a carico del venditore per aver volontariamente sottaciuto l’esistenza di un ingente onere condominiale di prossima deliberazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy