Sottoscrittori diversi Nulla la sanzione

Pubblicato il 08 novembre 2016

Nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, le decisioni dei Consigli degli Ordini di avvocati e procuratori debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione. E’ perciò irrilevante l’eventuale cambiamento di composizione del Consiglio stesso al momento della pubblicazione del provvedimento.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo sul punto il ricorso di un avvocato, sanzionato con sospensione di tre anni dalla professione, per aver consegnato ai propri assistiti solo una parte del risarcimento conseguito da una compagnia assicurativa, trattenendo il resto.

Il legale sanzionato censurava, in proposito, la decisione del Cnf, laddove escludeva la nullità della deliberazione del Coa pur essendo stata sottoscritta, quali Presidente e Segretario, da persone diverse da quelle che l’avevano assunta.

Sottoscrittori Presidente e Segretario partecipanti alla decisione

Censura accolta dalle Sezioni unite, richiamando il principio per cui, ai sensi dell’art. 51 R.d. 37/1934, il Presidente ed il Segretario devono essere quelli che hanno partecipato effettivamente alla delibera sulla decisione disciplinare nella detta qualità, non essendo prescritta la sottoscrizione del relatore ed essendo invece previsto in unico contesto il requisito della indicazione della data della deliberazione e quello della sottoscrizione dai soggetti indicati.

La sentenza impugnata – conclude la Corte con sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016 – ha dunque violato il menzionato art. 51 nel non rilevare e dichiarare la nullità della decisione di primo grado, stante la non corrispondenza tra Presidente e Segretario del Consiglio dell’Ordine che hanno partecipato alla deliberazione e Presidente e Segretario che hanno sottoscritto la decisione al momento della pubblicazione. 

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