Sottoscrizione della busta paga, ricevuta o quietanza?

Pubblicato il 09 dicembre 2020

La sottoscrizione del prestatore d'opera con la formula "per ricevuta" del prospetto paga non è sufficiente per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato, il datore di lavoro, in caso di contestazione della dimostrazione dell'evento.

Diversamente, laddove nel prospetto paga - contenente tutti gli elementi della retribuzione - vi sia una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazione della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente.

Altresì, atteso che la predetta postilla non è assimilabile ad una clausola ex artt. 1341 e 1342, Cod. Civ., - con conseguente applicazione dell'art. 1370, Cod. Civ. - ove nel prospetto vi sia la dicitura "per ricevuta/quietanza" il lavoratore potrà annullare la parte della dicitura "per quietanza" - ove non corrispondente alla situazione di fatto -.

Ciò assunto, posto che incombe sui datori di lavoro l'onere di consegnare i prospetti paga ai sensi degli artt. 1 e 3, Legge 5 gennaio 1953, n. 4, con l'ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749, gli Ermellini confermano che la sottoscrizione del prestatore d'opera con la formula per ricevuta non è sufficiente per ritenere delibato l'effettivo pagamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy