Il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), pur se prededucibile, non può essere soddisfatto con il ricavato dei beni ipotecati. Vanno tutelati i diritti del creditore garantito.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione, Orima sezione civile, con ordinanza n. 14401 del 29 maggio 2025 pronunciata in materia di sovraindebitamento.
Va escluso - si legge nella decisione - che le spese relative al compenso dell’OCC, pur se qualificabili come prededucibili, rientrino tra le uscite generali della procedura concorsuale sostenute nell’interesse della massa dei creditori.
Ai sensi dell’art. 14-duodecies, comma 2, della Legge n. 3/2012, infatti, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza, ma con esclusione del ricavato derivante dalla liquidazione di beni oggetto di pegno o ipoteca, nella parte destinata ai creditori garantiti.
Pertanto, le spese per il compenso dell’OCC non possono essere imputate proporzionalmente sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati.
Tale principio è coerente con l’art. 111-bis, comma 2, della Legge Fallimentare, da leggersi in combinato disposto con l’art. 111-ter, comma 3, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18882/2022).
Natura volontaria della procedura e interesse tutelato
La procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dalla Legge n. 3/2012, ha natura volontaria ed è attivabile esclusivamente su iniziativa del debitore. La nomina del gestore della crisi avviene dunque nell’interesse del solo debitore, e non a vantaggio dei creditori.
Questi ultimi non ricavano alcun beneficio diretto dall’apertura della procedura, potendo agire individualmente nei confronti del debitore tramite i normali strumenti esecutivi.
Il caso esaminato dalla Corte
La controversia oggetto della pronuncia trae origine da una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge n. 3/2012, promossa da un debitore sovraindebitato. Una società, cessionaria di un credito ipotecario originato da un mutuo fondiario, era stata ammessa al passivo per oltre 1,9 milioni di euro, in parte con privilegio.
Il liquidatore aveva acquisito alla procedura l’importo ricavato dalla vendita dell’immobile ipotecato e aveva predisposto un progetto di riparto che destinava una quota (pari a circa 39.000 euro) al pagamento del compenso dell’OCC, ritenuto prededucibile. La società creditrice aveva contestato tale imputazione, sostenendo l’inopponibilità del credito dell’OCC sul ricavato del bene ipotecato.
Il Tribunale, in sede di reclamo, aveva invece riconosciuto al credito dell’OCC natura privilegiata ex artt. 2755 e 2770 c.c., con preferenza rispetto al creditore ipotecario.
Conclusioni della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 14401/2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso (ultrapetizione) e accolto il secondo motivo, affermando che:
In conseguenza, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale territorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi sopra esposti.
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