Per le Sezioni Unite penali, la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee, qualificabile come fatto di lieve entità, integra un unico reato.
In materia di sostanze stupefacenti, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno spiegato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui disposizione di cui all’articolo 73, comma 5, DPR n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).
Quest’ultima – si rammenta - punisce le ipotesi di spaccio che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sono considerati di lieve entità.
E’, infatti, necessario - si legge nel testo della sentenza n. 51063 del 9 novembre 2018 - procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.
Ne discende che la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.
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