Spazio agli affari con i clienti

Pubblicato il 26 aprile 2008

La partenza del nuovo Codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili è ormai prossima: la data è fissata per giovedì 1° maggio. Si tratta di un codice deontologico, che in base al decreto legislativo 139/2005, dispone che il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto debba anche accertare eventuali responsabilità per le azioni od omissioni che integrino violazioni di norme, rendendo applicabile qualunque sanzione disciplinare, fino alla radiazione. La condotta del professionista deve, quindi, essere impostata sul principio dell’integrità, obbiettività, diligenza, perizia e onesta mentale. Altra caratteristica da non sottovalutare è rappresentata dall’indipendenza. In particolare, si precisa che i relativi requisiti sono stabiliti dalla legge ed interpretati dal Consiglio nazionale e, in assenza di disposizioni, si rendono applicabili le regole più rigorose tra quelle previste dal codice etico dell’Ifac. Sono fatte salve le norme di maggior rigore imposte per la prestazione di particolari funzioni professionali (in particolare, il controllo legale dei conti).

In materia di scelta tra tirocinio o test attitudinale da sostenere per svolgere la propria attività professionale all’estero si è espressa la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 17 aprile 2008 (causa C-197/06), con cui i giudici di Lussemburgo hanno stabilito precisi limiti all’autonomia degli stati nell’individuazione delle misure di compensazione, funzionali a garantire una qualità uniforme delle prestazioni nel proprio territorio. In sostanza, è stato sancito che spetta all’agente immobiliare, che vuole svolgere la propria attività in un Paese comunitario, scegliere se eseguire un tirocinio di adattamento o essere sottoposto a una prova attitudinale. Gli Stati membri non possono imporre una misura specifica di compensazione senza con ciò limitare la libertà di scelta dell’individuo.

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