SPECIALE ASSUNZIONI | Lavoratori di imprese in crisi: rioccupazione premiata con sconto sui contributi

Pubblicato il 02 marzo 2023

Incentivare la rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi. È l'obiettivo dell'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022, operativo anche per le assunzioni effettuate nel 2023.

Nonostante il rinvio, operato dal legislatore, alla disciplina dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2022, l'incentivo in parola presenta alcune particolarità che costituiscono, per molti versi, i suoi punti di forza.

L'analisi che segue fa emergere tutte le potenzialità di questo interessante esonero contributivo.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: quadro generale

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 119, legge 30 dicembre 2021, n. 234), come modificata dal decreto Ucraina (articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha esteso l'applicabilità dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile previsto, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati di tutte le età purché provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della L. 296/2006, lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle stesse imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle citate imprese.

L'esonero è temporalmente connesso alla operatività dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile, essendo riconosciuto, per espressa previsione di legge, per le assunzioni effettuate nello stesso periodo per il quale è riconosciuto l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021. Pertanto, considerando che la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso l'applicazione di quest'ultima agevolazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi potrà essere riconosciuto anche nel 2023, nel limite massimo elevato da 6.000 euro a 8.000 euro.

Per le istruzioni operative, ad oggi, si può solo fare riferimento alle indicazioni emanate dall'INPS, per il biennio 2021-2022, con la circolare INPS n. 99 del 7 settembre 2022, indicazioni che, salvo novità interpretative di cui daremo tempestivamente conto, è probabile vengano confermate per il 2023.

Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dell'esonero contributivo è subordinato all'autorizzazione dell'INPS a cui spetta verificare la sufficiente capienza delle risorse specificatamente stanziate per la misura. A tal fine il datore di lavoro dovrà presentare specifica domanda di ammissione all’esonero. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile. Ma sul punto si attende che l'INPS fornisca le istruzioni aggiornate.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: a chi spetta

Possono accedere all'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (pertanto anche associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc).

Rientrano tra i datori di lavoro destinatari dell'esonero anche:

L'esonero è, naturalmente, precluso alla Pubblica Amministrazione.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: rapporti di lavoro agevolati

L’incentivo spetta:

effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con riferimento a personale con qualifica non dirigenziale e, a differenza di quanto previsto per l'esonero per l’occupazione giovanile, di qualunque età anagrafica.

NOTA BENE: I lavoratori devono provenire da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Quest'ultima condizione è verificata dall'INPS sulla base del codice fiscale del lavoratore.

I lavoratori agevolabili (esclusi i dirigenti) devono rientrare in una delle seguenti 3 casistiche:

Non rientrano fra i rapporti di lavoro agevolati:

NOTA BENE: È importante evidenziare due specificità della disciplina prevista per l’esonero in oggetto, che ne ampliano considerevolmente l'ambito di applicazione. L’esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda e di assunzione di un lavoratore licenziato per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale per la quale è attivo un tavolo di confronto presso la menzionata struttura del Ministero dello Sviluppo economico anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: quanto spetta

Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti di lavoratori di imprese in crisi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Per il 2023 l'esonero diventa più vantaggioso in quanto sale a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, il massimale dell’agevolazione, che va proporzionalmente ridotto nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Sono escluse dall'esonero e sono pertanto dovute le seguenti contribuzioni minori:

  • i contributi, se dovuti, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • i contributi, se dovuti, ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148);
  • i contributi, se dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • i contributi per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • la contribuzione che non ha natura previdenziale;
  • le contribuzioni solidaristiche.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione degli stessi entro 6 mesi dalla scadenza, al datore di lavoro sarà restituito il contributo addizionale dell’1,40% (articolo 2, comma 30, legge 28 giugno 2012, n. 92).

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: periodo di fruizione

A differenza di quanto previsto per l'esonero contributivo per l'occupazione giovanile, l'esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato, anche per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una regione del Mezzogiorno.

L'INPS, per il biennio 2021-2022, ha difatti escluso l'applicabilità dell’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2021. Sul punto si attende specifica conferma dell'Istituto.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: condizioni

Come incentivo all'assunzione, il riconoscimento dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

1) Condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006

2) Principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, con alcune rilevanti deroghe motivate dalla specifica finalità dell’esonero in trattazione, consistente nel promuovere la stabile rioccupazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Di seguito si fornisce il prospetto dei principi generali applicabili e non all'esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi.

Principi generali applicabili

Diritto di precedenza

L’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b).

Sospensioni dal lavoro in atto, connesse a crisi o riorganizzazione aziendale

L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c)

Contratto di somministrazione

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore (art. 31, comma 1, lettera e)

Comunicazioni telematiche obbligatorie

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Principi generali non applicabili

 

Assunzione obbligatoria

L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Licenziamento nei 6 mesi precedenti

L’incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Infine, l'INPS ritiene non applicabili all'esonero le ulteriori specifiche condizioni previste per l’esonero per l’occupazione giovanile dai commi da 11 a 15. Pertanto, non si applica il divieto di licenziamento di cui all’articolo 1, comma 12, della legge di Bilancio 2021 (nei 6 mesi precedenti l'assunzione e nei 9 mesi successivi alla stessa) in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Esonero per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi: aiuti di Stato e cumulabilità

A differenza dell’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2021, l’esonero contributivo non è soggetto all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Inoltre, per espressa previsione di legge, l’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASpI.

Infine, l’esonero non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo.

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