La Corte di cassazione ha di recente ricordato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di servitù e relative spese di conservazione.
Nel testo dell’ordinanza n. 128 del 7 gennaio 2019, ha, in particolare, ribadito che il proprietario del fondo dominante è tenuto di per sé a sopportare, in proporzione ai vantaggi che ne riceve, le spese necessarie per la conservazione della servitù sostenute dal proprietario del fondo servente, in applicazione estensiva dell'art. 1069, comma 3, del Codice civile.
Questo, anche quando le spese siano eseguite dal proprietario del fondo servente nel proprio interesse.
Con l’occasione ha anche confermato che, alla luce dell’assunto secondo cui le servitù si trasferiscono con il fondo cui ineriscono, la titolarità attiva e passiva della servitù trapassa con il trasferimento del fondo, “come conseguenza necessaria del trasferimento di questo, nella stessa guisa che trapassano inevitabilmente le qualità oggettive, vantaggiose o svantaggiose del fondo, anche quando la servitù non è menzionata nel titolo”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".