Spese di custodia dopo archiviazione, decide il Gip

Pubblicato il 06 febbraio 2020

A chi spetta la competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento penale?

Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 4535 del 3 febbraio 2020, hanno risposto al quesito, affermando, per tale liquidazione, la competenza del giudice per le indagini preliminari, in qualità di giudice dell’esecuzione.

Si tratta, in particolare, della liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia che, ai sensi dell’art. 168 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), deve essere effettuata, con decreto di pagamento motivato, da parte del magistrato che procede.

Magistrato che procede è il Gip

Con la pronuncia in esame, gli Ermellini hanno spiegato che il "magistrato che procede" di cui all'art. 168 citato è, dunque, il giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell’esecuzione

Ai fini della competenza - hanno sottolineato - rileva, non già la collocazione "fisica" del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

17/06/2025

Metalmeccanica industria. Minimi trasferta reperibilità

17/06/2025

Tutela penale degli animali: legge in Gazzetta Ufficiale

17/06/2025

Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali

17/06/2025

Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti Entrate

17/06/2025

Earn out e partecipazioni: tassazione alla cessione, non all’incasso

17/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy