Spese emissione prestito obbligazionario Esatto trattamento tributario

Pubblicato il 29 luglio 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102 del 28 luglio, ha precisato il trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario, alla luce delle nuove disposizioni agevolative, di cui al comma 13, dell'art. 32, del Decreto legge 83/2012 (Decreto crescita).

Il citato dettato normativo prevede che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del Dlgs 239/96 sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

Nella risoluzione in commento, l'Agenzia analizza il caso prospettato dalla società istante, riguardante una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione: si tratta di una società, integralmente controllata da altra società per azioni, che ha acquistato l'intero capitale di una società per azioni terza e, nel contesto dell'operazione, controllata e controllante hanno emesso due distinti prestiti obbligazionari; inoltre, la controllante ha rifinanziato la partecipata girando, a titolo di finanziamento socio, l'intera provvista ottenuta con la sottoscrizione del prestito emesso.

Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguarda il regime di deducibilità applicabile alle suddette spese di emissione e, precisamente, se trovi applicazione l’articolo 96 del Tuir (deducibilità nel limite del 30% del rol)

Nella risoluzione n. 102/E/2017, per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir si distinguono due ipotesi:

Con riferimento alla prima ipotesi, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale che consente la deduzione delle spese “nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio” sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del Tuir, rendendola in sostanza inapplicabile.

Pertanto, avendo la società istante fruito della facoltà di dedurre per cassa le spese di emissione sostenute nel 2016, si ritiene che tali spese siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del TUIR.

Con riferimento alla seconda ipotesi, ossia di non esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, le stesse spese rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir, essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria.

Inoltre, le stesse spese concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.

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