Spese non liquidate in dispositivo? Correzione errore materiale

Pubblicato il 22 giugno 2018

Se nel dispositivo della sentenza venga omessa la liquidazione delle spese quando, in parte motiva, il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione.

È infatti la procedura di cui agli articoli 287 e seguenti del Codice di procedura civile lo strumento da utilizzare in questi casi.

Lo hanno precisato le Sezioni unite civili di Cassazione attraverso un principio di diritto enunciato nel testo della sentenza n. 16415 del 21 giugno 2018, con cui hanno risolto una questione di massima di particolare importanza.

Per i giudici di legittimità, nelle ipotesi, come quella specificamente esaminata, in cui manca solo la liquidazione delle spese in parte dispositiva, è da escludersi la sussistenza di qualsiasi contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto l'omissione può essere sanata agevolmente con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy