Spesometro Alert in Pec e cassetto fiscale

Pubblicato il 16 dicembre 2016

Ai soggetti passivi Iva - Imprese e professionisti - che hanno dichiarato un volume d’affari non allineato con i dati comunicati dai loro clienti in base allo spesometro (articolo 21, Dl 78/2010) arrivano, tramite pec e nel cassetto fiscale, gli alert che consentono di rimediare con il ravvedimento.

Nel mirino le operazioni Iva attive effettuate nel 2013

Si tratta delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’Agenzia delle entrate.

Gli avvisi per la compliance contengono:

Le informazioni sono messe a conoscenza anche della Guardia di finanza.

L’Agenzia delle Entrate detta le modalità per accedere ai dati utilizzati per il confronto e indica come regolarizzare gli errori o comunicare elementi, fatti o circostanze, sconosciute al Fisco, che hanno causato lo scostamento. Lo fa con il provvedimento n. 221446 del 15 dicembre 2016.

Comunicare con l'Agenzia

Nel Cassetto fiscale sono disponibili:

 
Eventuali informazioni possono essere chieste dagli interessati tramite pec o attraverso intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazioni. Sempre nel cassetto fiscale si possono indicare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione finanziaria che hanno determinato l’anomalia riscontrata.

Le Entrate mettono a disposizione un numero di telefono (848.800.444 da telefono fisso con tariffa urbana a tempo, oppure 06.96668907 da telefono cellulare con costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

Inoltre, all’interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Ravvedimento anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche

In caso di omissioni o errori, si può rimediare con il ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Si ricorda che il ravvedimento è stato rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Ci si può ravvedere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).

 

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