Spesometro. Scostamento dati e adempimento spontaneo nel Cassetto fiscale

Pubblicato il 09 ottobre 2018

Saranno inviate ai contribuenti Iva le lettere del Fisco per promuovere l’adempimento spontaneo nei casi in cui siano emerse differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate (spesometro).

Si tratta del primo provvedimento - prot. 237975 dell’8 ottobre 2018 - firmato dal neo direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, che indica le modalità con le quali i contribuenti saranno informati del risultato del confronto tra i dati comunicati dagli stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Nella comunicazione saranno anche indicati:

Comunicazione di adempimento spontaneo presente anche nel Cassetto fiscale

La comunicazione sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata o posta ordinaria, se la PEC non è attiva o non è registrata nell’elenco INI-PEC. Il contribuente ha possibilità di accedere alla comunicazione anche attraverso il “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate.

Due le opzioni del contribuente

Al fine di giustificare l’anomalia rilevata dalle Entrate, può fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco.

Invece, se ritiene esatta la segnalazione effettuata dall’Agenzia, può accedere al ravvedimento operoso per rimediare agli errori/omissioni: in questo modo può beneficiare di sanzioni ridotte, il cui importo varia in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.

Si precisa che è possibile avvalersi del ravvedimento a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato ha avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.

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