Splafonamento regolarizzabile

Pubblicato il 07 febbraio 2017

E' ammessa la regolarizzazione semplificata dello splafonamento Iva sugli acquisti eccedenti il plafond disponibile. L'Imposta sugli acquisti eccedenti il limite annuale riconosciuto, infatti, può essere assolta contabilizzando il debito nella liquidazione periodica anziché mediante versamento con il modello F24, purché entro il 31 dicembre dell'anno di commissione della violazione.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, in risposta ad un quesito sollevato da una società (in veste di esportatore abituale), che beneficia della possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972.

L'istante voleva avere conferma che fosse ancora attuale la possibilità di regolarizzare il superamento del plafond mediante computo dell'imposta e degli interessi nelle liquidazioni periodiche.

Splafonamento Iva

Lo splafonamento da parte dell'esportatore abituale incorre proprio nel caso in cui lo stesso abbia acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.

Come sanare lo splafonamento

L'Agenzia, nella risoluzione n. 16/E/2017, chiarisce che gli esportatori abituali possono regolarizzare la violazione utilizzando alternativamente una delle modalità già indicate in precedenti documenti di prassi.

Viene infatti ribadito che:

Le soluzioni prospettate al riguardo nel corso del tempo risultano ancora valide.

Pertanto, l’esportatore abituale che ha erroneamente acquistato o importato beni e servizi senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond, per regolarizzare la violazione commessa, può ricorrere alternativamente ad una delle seguenti modalità:

- richiesta al cedente prestatore di emettere note di variazione in aumento dell’Iva, fermo restando che rimane a carico dell’esportatore il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche avvalendosi del ravvedimento operoso;

- emissione di autofattura con versamento di imposta, interessi e sanzioni. L'autofattura deve essere emessa in duplice esemplare e contenere gli estremi identificativi di ogni fornitore;

- emissione di una autofattura con versamento delle sole sanzioni entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Retribuzioni contrattuali primo trimestre 2024 in aumento: analisi Istat

08/05/2024

Congedi per gravi necessità familiari: cosa dicono la legge e i ccnl

08/05/2024

CCNL Alimentari industria - Verbale di accordo dell'1/3/2024

08/05/2024

CCNL Autostrade e trafori: criteri per il premio di produttività

08/05/2024

Obbligo di repechage non rispettato, licenziamento illegittimo

08/05/2024

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 23/04/2024

08/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy