Split payment, come recuperare il versamento IVA in eccesso

Pubblicato il 21 settembre 2020

Con la risposta ad interpello n. 378 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un ente pubblico che chiedeva come poter recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.

In particolare, l’istante, un ente pubblico tenuto all'applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 (Decreto IVA), fa presente di aver pagato un modello F24 con codice tributo 602E per due volte in due giorni consecutivi. Il secondo pagamento, però, è frutto di un errore; una semplice duplicazione di quello precedente, per cui l'importo dovuto è solo quello portato dal primo modello F24.

Per tale ragione, l’istante ritiene di poter esercitare il diritto al rimborso, con possibilità di utilizzare la compensazione (articoli 2033 e 1241 del codice civile).

Split payment: possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario

Nella risposta n. 378/E/2020, l’Agenzia ritiene che nel caso in cui, dopo avere pagato, mediante modello F24, l’imposta dovuta per fatture ricevute da fornitori, relative all’attività istituzionale, per le quali l’IVA era divenuta esigibile, ci si accorga di aver commesso un errore è “possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'istante dovrà effettuare in regime di split payment”.

Ciò in quanto la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore.

Nel caso di specie, infatti, si tratta di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all'articolo 2033 e segg. del Codice Civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all'articolo 1241 e segg. del Codice Civile.

Per tale ragione, l’Agenzia ammette che la compensazione dell’indebito versamento si potrà realizzare a scomputo dell’eventuale debito dei mesi successivi.

A ciò, però, aggiunge che sarà cura dell'istante evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo.

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