Sponsorizzazioni: deducibilità dei costi inerenti anche in via indiretta

Pubblicato il 08 aprile 2022

Nuova pronuncia della Cassazione sulla questione dei presupposti di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva sostenute ai fini della pubblicizzazione di un segno distintivo altrui.

Nella vicenda esaminata, l'Agenzia delle Entrate aveva avanzato ricorso contro la decisione con cui la CTR aveva accolto le ragioni di una Spa e ritenuto che quest'ultima avesse fornito la prova dell'inerenza dei costi di sponsorizzazione da essa sostenuti per pubblicizzare un proprio marchio.

Le spese in esame erano relative all'utilizzo, da parte di un pilota di kart impegnato in gare sportive a livello internazionale, del semplice logo della società, senza alcun concreto riferimento ai prodotti fabbricati.

Nel rivolgersi alla Suprema corte, l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto violazione e falsa applicazione di legge: secondo la ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel ritenere che le spese di pubblicità sostenute dalla contribuente fossero inerenti.

A detta dell'Ufficio, infatti, tali spese non avevano alcuna correlazione o finalità di miglioramento dell'immagine dell'impresa, senza contare che la contribuente non aveva dato alcuna dimostrazione di quale fosse l'effettivo ritorno in termini di potenziamento del fatturato conseguente alla sponsorizzazione.

Con sentenza n. 11324 del 7 aprile 2022, la Corte di cassazione ha giudicato infondato tale motivo, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla verifica del requisito dell'inerenza dei costi sostenuti.

Cassazione: sponsor, giudizio qualitativo sull'inerenza

Ha così evidenziato come risulti ormai superata la nozione fiscale di inerenza correlata ad una valutazione in termini di utilità o congruità della spesa.

In tema di imposta sui redditi d'impresa, infatti, il principio di inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.

Il concetto di inerenza, quindi, deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, esente dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio qualitativo.

L'inerenza deve essere distinta, altresì, dalla nozione di congruità del costo, anche se va considerato che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

Alla luce, quindi, del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, va affermato che i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l'attività imprenditoriale medesima.

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