Spot dei medici su tutte le tv

Pubblicato il 18 luglio 2008
Con una sentenza depositata ieri (causa C-500/06), la Corte di Giustizia europea si è pronunciata in ordine ad una questione interpretativa sollevata dal Giudice di Pace di Genova relativamente agli art. 43 e 49 del trattato Ue. Nel caso esaminato dal giudice italiano, una società pubblicitaria si era rifiutata di restituire un acconto versato da un gruppo spagnolo di medicina estetica per una campagna pubblicitaria a cui non era stato possibile dare seguito poiché la legge n. 175/92 vieta, in Italia, la diffusione di tali messaggi. L'organo di giustizia europeo ha bocciato i limiti alla pubblicità del nostro paese in quanto ostacolerebbero l'esercizio delle libertà garantite dal trattato alla prestazione dei servizi provenienti da altri paesi e allo stabilimento in ambito Ue. Le restrizioni alla pubblicità sono ammesse, in conformità col trattato, in presenza di quattro condizioni: devono essere applicate in modo non discriminatorio; devono essere giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico; devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo prefissato; non devono superare quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo. In base alla direttiva 85/552, inoltre, le limitazioni alla pubblicità possono essere disposte solo nel caso di trattamenti per i quali è necessaria la ricetta medica. La Corte, in definitiva, ritenendo che la normativa italiana del 1992 non sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della salute ma costituisca una restrizione ingiustificata delle libertà ha così riconosciuto la prevalenza dei principi di libera prestazione dei servizi e di libero stabilimento sulle norme italiane in materia di spot.
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