S.r.l. cancellata Appello inammissibile

Pubblicato il 05 settembre 2016

E’ inammissibile l’appello proposto dall'Agenzia delle Entrate a seguito di cancellazione, dopo la sentenza di primo grado, della società dal Registro delle Imprese.

E’ quanto sinteticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrare avverso la pronuncia con cui era stato accolto il ricorso di una s.r.l in liquidazione contro un avviso di accertamento.

Nel caso di specie – specifica la Ctr – l’impugnazione della sentenza di prime cure è stata proposta nei confronti di una società che aveva ormai cessato la propria attività. Conseguentemente, dall'emissione di un atto nei suoi confronti, non può scaturire alcun effetto sul piano giuridico, stante la carenza del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

Cancellazione dal Registro Soggetto estinto 

In proposito, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese è da intendersi produttiva di effetto estintivo del soggetto giuridico.

Effetto estintivo, in particolare, destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione – se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al primo gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario ex D.Lgs. 6/2003 – o a partire da quella data, se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Dal primo gennaio 2004, dunque, la cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese – conclude la Commissione con sentenza n. 1582 depositata il 15 giugno 2016 – è contestualmente, secondo il disposto di cui all'art. 2495 c.c. – atto e momento in cui si individua la decorrenza dell’estinzione della persona giuridica. 

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