Srl. Ex moglie esclusa dall’obbligo assicurativo alla gestione commercianti

Pubblicato il 08 marzo 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5322, stabilisce che una impresa dotata di personalità giuridica e con un familiare socio non è tenuta all’obbligo di versare i contributi assicurativi nella gestione commercianti.

Ciò in contrapposizione a quanto sostenuto dall’Inps, che ai fini dell’iscrizione presso la gestione commercianti considerava rilevante il solo fatto che l’affine coadiuvasse il titolare nella gestione dell’azienda, indipendentemente dal fatto che si trattasse della ex moglie. Dunque, per l’Ente previdenziale rilevava la circostanza dello svolgimento effettivo dell’attività commerciale da parte del coniuge separato di uno dei soci.

La Suprema Corte, invece, ritiene che l’ex moglie non debba pagare i contributi alla Gestione separata come familiare socio di Srl.

Difatti, sebbene la legge n. 662/1996 abbia ridefinito i requisiti soggettivi per l’iscrizione dei soggetti obbligati alla gestione commercianti, includendovi anche la figura del socio di Srl che, tra le altre cose, partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica, manca per l’applicazione della suddetta disposizione normativa, al caso di specie, la condizione di lavoro subordinato.

Dalle indagini effettuate non è emerso che l’attività prestata dalla ex moglie fosse riconducibile nella fattispecie del lavoro subordinato, così come è altrettanto evidente che la stessa non compariva nella compagine societaria e nemmeno come figura di familiare coadiutore presso il punto vendita: tutte condizione queste necessarie per far sussistere l’obbligo assicurativo in capo al titolare/gestore di imprese organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e con quello dei componenti della propria famiglia.
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