Stalking a carico dell'uomo che danneggia i beni della ex

Pubblicato il 08 marzo 2011 Perché possa ritenersi configurato il reato di stalking è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano “un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima”. E detti atti persecutori possono consistere anche in comportamenti vandalici ai danni dei beni della vittima.

E' stata quindi confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 - la misura coercitiva del divieto di avvicinamento in capo ad un uomo accusato di diversi episodi di vandalismo nei confronti della ex.

Per la Corte “danneggiare l'automobile, il sistema d'allarme, il campanello e la porta dell'abitazione della propria ex sono comportamenti che integrano il reato di stalking, per il quale si può essere sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima”.

Inoltre – si legge nel testo della decisione – perché possa parlarsi di stalking non è necessario che nella vittima insorga una vera e propria malattia di genere ansioso essendo sufficiente il prodursi di “un grave e prolungato turbamento emotivo”.
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