Per accedere alla detrazione d’imposta prevista per gli investimenti in start-up innovative, non è necessario che l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese sia già perfezionata al momento dell’investimento. È sufficiente, invece, che la società abbia presentato correttamente e nei termini la relativa domanda di iscrizione.
È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 215/2026 (depositata il 24 gennaio 2026), che interviene su un tema di particolare rilievo: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali nell’ambito delle agevolazioni fiscali.
La controversia trae origine dal disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della detrazione del 50% prevista dal D.M. 28 dicembre 2020 per un investimento effettuato nel 2020.
Nel caso concreto:
L’iscrizione, infatti, era avvenuta solo nel febbraio 2021, mentre:
In primo grado, il ricorso del contribuente era stato respinto. Diversamente, la Corte regionale ha ribaltato tale impostazione.
Il nodo centrale della controversia riguarda la corretta interpretazione della disciplina agevolativa:
Secondo l’impostazione dell’Agenzia l’iscrizione costituirebbe un requisito imprescindibile al momento dell’investimento.
Di diverso avviso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 215/2026, che ha adottato una lettura sostanzialistica della normativa, valorizzando il comportamento diligente del contribuente e la tempestiva presentazione dell’istanza.
Uno dei profili più significativi della pronuncia tributaria del 24 gennaio 2026 riguarda la qualificazione giuridica dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e il conseguente impatto sul momento rilevante per l’accesso all’agevolazione.
La Corte chiarisce, in primo luogo, che tale iscrizione non ha natura costitutiva, ma svolge una funzione di pubblicità-notizia. Ciò significa che essa non determina la nascita dello status di start-up innovativa, ma si limita a renderlo conoscibile ai terzi. Il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, pertanto, non dipende dall’iscrizione in sé, ma dalla loro effettiva sussistenza sul piano sostanziale.
Muovendo da tale premessa, il Collegio sviluppa un passaggio logico decisivo:
In questa prospettiva, la Corte di secondo grado della Lombardia individua nel deposito della domanda di iscrizione il vero snodo temporale rilevante. È in tale momento, infatti, che:
Nel caso esaminato, la domanda era stata presentata il 17 dicembre 2020, quindi entro il periodo d’imposta di riferimento, mentre l’iscrizione è intervenuta solo nel febbraio 2021. Tale scarto temporale, evidenzia la Corte, è imputabile esclusivamente ai tempi tecnici dell’amministrazione e, come tale, non può pregiudicare il diritto alla detrazione.
L’integrazione tra i due profili – natura non costitutiva dell’iscrizione e rilevanza del momento della domanda – consente alla Corte di affermare un principio chiaro:
Tale impostazione si pone in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’iscrizione nel registro speciale:
Ne deriva una lettura coerente anche con l’articolo 2188 del Codice civile, che attribuisce al Registro delle imprese una funzione prevalentemente pubblicitaria, non costitutiva, salvo specifiche deroghe normative.
Sotto il profilo operativo, la pronuncia assume particolare rilievo perché:
In definitiva, la Corte tributaria costruisce un modello interpretativo in cui:
La decisione n. 215 del 24 gennaio 2026 si inserisce in un orientamento più ampio volto a valorizzare:
In questa prospettiva:
La Corte evidenzia, infatti, che:
Dunque, si può ricavare, dalla sentenza n. 215/2026, il seguente principio di rilievo pratico:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".