Start up innovative, sanzioni per attestazioni dei requisiti tardive

Pubblicato il 08 marzo 2021

Nel parere del 4 marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico si esprime in merito all’applicabilità di quanto già reso noto nella circolare 1/V del 10 settembre 2020, in materia di sanzioni pecuniarie per ritardato adempimento.

Il Dicastero risponde al quesito sollevato da un consulente circa la tempistica della comunicazione dei requisiti di mantenimento della qualifica di Star up innovative nell'apposita sezione speciale del Registro imprese.

Il consulente si era visto comminare una sanzione di 206,00 euro per tardiva presentazione del deposito del mantenimento dei requisiti, che aveva effettuato in data 10 settembre 2020, alla luce dell’indicazione ministeriale (circolare Mise n. 1/V del 10/9/2020), secondo la quale la scadenza originaria del 31/07/2020 per il predetto adempimento era stata posticipata al 30/09/2020.

Il Ministero ricorda che proprio in virtù della fase emergenziale che si sta attraversando (art. 106, Dl n. 18/2020), il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente si chiude il 30 settembre". Alle Camere di commercio, pertanto, era stata data la seguente indicazione: “I 60 giorni dalla perdita dei requisiti (…) decorrono dal 1° agosto, consentono «ordinariamente» a codeste Camere di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale”.

L’obiettivo dell’indicazione offerta dal Ministero è quello di salvare le imprese, ancorché inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, che in subjecta materia escludeva la sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento.

Le Camere di commercio erano perciò state invitate ad accogliere il ravvedimento operoso da parte delle Start up e Pmi innovative che vogliano sanare entro il 30 settembre 2020 la mancata presentazione dell’attestazione in argomento.

Nel caso di specie, però, l’adempimento è pur sempre tardivo e la circolare si concludeva richiamando il disposto ineludibile dell'art. 2630 c.c. (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).

Pertanto, alle Start up innovative non basta depositare presso il Registro imprese il mantenimento della qualifica entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, per evitare le sanzioni per tardiva presentazione.

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