Status AEO. La Ue cambia il criterio dell’assenza di violazioni

Pubblicato il 20 novembre 2020

La Commissione europea precisa il criterio per ritenere soddisfatto il requisito relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, ai fini dell’ottenimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), secondo il CDU.

L’entrata in vigore delle modifiche necessarie è fissata al 9 dicembre 2020.

Il Regolamento di esecuzione n. 1727/2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, modifica l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, stabilendo che il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del CDU è considerato soddisfatto se:

a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:

  i) il richiedente,

  ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e

  iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

Inoltre, è stabilito che “Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili”.

La Commissione riassume che:

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