Stipendio fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva

Pubblicato il 23 novembre 2009
Con sentenza n. 24199 del 2009, la Cassazione, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso avanzato dalle Ferrovie dello Stato contro la decisione con cui i giudici di appello avevano accolto le istanze di un ex dipendente della società che, illegittimamente licenziato, aveva scelto l'indennità sostitutiva rispetto alla reintegrazione ma non si era visto pagare lo stipendio fino all'effettivo versamento, da parte del datore, dell'indennità stessa.

Le Ferrovie, infatti, ritenevano che, dal momento dell'esercizio della facoltà di opzione, fosse caduto l'obbligo di reintegra e, con questo, il diritto alla retribuzione.

Di diverso avviso la Corte di appello e la Cassazione, secondo cui il danno supportato dall'ex lavoratore a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva deve essere quantificato in misura uguale agli stipendi mensili non percepiti nel periodo intercorso tra il momento della scelta dell'indennità sostitutiva ed il pagamento effettivo dell'indennizzo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy