Stop al ricorso notificato se la “difformità” è reale

Pubblicato il 07 aprile 2009

La corte di Cassazione, Sezione tributaria, afferma (sentenza 6780 del 20 marzo 2009) che alle norme che prevedono sanzioni d’inammissibilità per gli atti del processo va data interpretazione restrittiva. Perciò, non è inammissibile l’appello notificato alla controparte via posta o consegna diretta, senza che l’appellante abbia attestato che il ricorso è conforme rispetto a quello depositato presso la segreteria della Ctr. Conta non già la difformità formale bensì l’effettiva difformità sostanziale, che è l’appellato a dover eccepire.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso avvia il contraddittorio, ma non ancora il giudizio del giudice competente. Che viene attivato dalla costituzione della parte ricorrente (nelle forme e termini indicati dall’articolo 22 del Dlgs n. 546/92). E da quel momento il processo proseguirà sino alla sua conclusione per iniziativa d’ufficio.

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