“Stop and go” ridotto per la riassunzione dei lavoratori stagionali

Pubblicato il 23 novembre 2012 Con interpello n. 37 del 22 novembre 2012, il Ministero del lavoro offre la sua interpretazione all’art. 1, comma 9 lett. h), della legge n. 92/2012, che modificando l’articolo 5 del Decreto legislativo n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ha individuato anche i casi in cui gli stessi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.

La riforma Fornero ha poi riconosciuto il potere della contrattazione collettiva di ridurre l'intervallo di tempo minimo tra un contratto e l'altro in alcuni casi specifici, come l’avvio di nuove attività o il lancio di nuovi prodotti. In sede di conversione del Decreto Sviluppo (Dl n. 83/2012), i termini ridotti sono stati estesi anche alle attività stagionali di cui al comma 4-ter dell'articolo 5 del Dlgs n. 368/2001 e ad ogni altro caso individuato dai contratti collettivi.

Alla luce di queste novità legislative, al Ministero è stato chiesto se la suddetta possibilità di riduzione degli intervalli temporali nella successione di due contratti a termine può essere applicata anche alle attività con carattere stagionale adottate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e del Dl n. 83/2012.

La risposta offerta con interpello n. 37/2012 è positiva.

Il Ministero - richiamando l’art. 5, comma 3, ultimo periodo del Dlgs. n. 368/2001, così come riformulato dai recenti interventi normativi, che stabilisce che i termini ridotti di 20 e 30 giorni trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali più rappresentative - ritiene possibile che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dal citato articolo 5, comma 4-ter, e di conseguenza anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso comma.

Ne deriva che anche ogni altro caso di attività stagionale individuato da intese collettive siglate prima dell’entrata in vigore delle citate modifiche normative soggiace a tale possibilità.

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