La possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti è oggetto di analisi da parte del MiSE. Quanto indicato può essere esteso a tutte le professioni protette (ordinistiche).
Il Ministero chiarisce che i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali non possono utilizzare un tipo societario “ordinario” per svolgere la professione in forma societaria, ma devono obbligatoriamente ricorrere alla società tra professionisti, ex lege 183/2011.
Infatti, spiega il MiSE nel parere 415099 del 23 dicembre 2016, se lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisce l’oggetto esclusivo della società stessa, solo la cornice normativa della Stp fornisce puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano.
Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali.
Tuttavia, ricorda il MiSE, le altre forme di società potranno essere utilizzate al fine di costituire società:
oppure
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