Strada appaltata non esclude la responsabilità del Comune

Pubblicato il 13 luglio 2018

La stipula, da parte del Comune, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'amministrazione committente della sua qualità di custode, e non esclude, pertanto, la relativa responsabilità ex articolo 2051 Codice civile.

Questo, fino a quando l'area di cantiere non venga completamente enucleata e delimitata, e venga vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore.

In ogni caso, la realizzazione di un cantiere stradale solo su una parte della strada che continua, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l'ente proprietario della qualità di "custode" della porzione di strada rimasta percorribile.

Solo lo spossessamento dell’area esclude la custodia

E’ sulla scorta di questi principi che la Corte di cassazione, con sentenza n. 18325 del 12 luglio 2018, ha accolto un ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità da custodia di un ente comunale per la caduta occorsa ad una donna mentre circolava a bordo di un ciclomotore, causata dell'impatto contro una rete in plastica, posta a recinzione dell'area d'un cantiere stradale, aperto su commissione del Comune.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto.

Nel caso, pertanto, come quello di specie, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d'appalto non privava affatto il committente della qualità di "custode", costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale

Come detto, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita della qualità e della responsabilità da custodia.

Per gli Ermellini, inoltre, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede, non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ai sensi del citato articolo 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

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