Stranieri, codici fiscali “difficili”

Pubblicato il 19 febbraio 2007

Le nuove misure antievasione, contro le frodi e il riciclaggio, hanno esteso i casi di indicazione del codice fiscale della controparte. A tal proposito è da ricordare che l’articolo 7, del Dpr 605/73 – modificato dal collegato fiscale (Dl 262/2006) – dispone che: banche, Poste Spa e intermediari finanziari devono indicare il codice fiscale di ogni soggetto che intrattenga con loro operazioni finanziarie, escluse quelle con bollettini postali inferiori a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e la loro stessa natura vanno obbligatoriamente comunicati all’Anagrafe tributaria nella nuova sezione denominata “anagrafe dei conti”; nell’archivio unico informatico va indicato il codice fiscale quale elemento identificativo del cliente; il codice fiscale di terzi deve essere esposto anche nei modelli 770 semplificato, per redditi di lavoro dipendente, e ordinario per i quadri che richiedono i dati anagrafici. A tal proposito si devono segnale però alcuni ostacoli pratici: se l’acquisizione del codice fiscale dei cittadini italiani non presenta grosse difficoltà, più complesso è il caso in cui si debba acquisire il codice di un cittadino non italiano. Soprattutto si deve tener presente che questi ultimi non sempre saranno disponibili a collaborare con il soggetto tenuto ad acquisire il codice, pertanto, la sua reperibilità da parte del soggetto obbligato può risultare molto difficoltosa. Gli uffici, infatti, pretendono che il modello AA5/5 sia compilato in ogni campo e quindi anche nella parte in cui si chiede l’indicazione del domicilio fiscale in Italia e di un rappresentante persona fisica per giunta residente. Può succedere però che la società estera si rifiuti di nominare un rappresentane e di eleggere un domicilio in Italia. In tal caso la richiesta di codice fiscale viene presentata all’ufficio locale competente sulla base del domicilio fiscale del richiedente, che assegna un codice fiscale provvisorio. La notificazione è eseguita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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