Stranieri: ripartizione delle quote d’ingresso per il triennio 2023-2025

Pubblicato il 20 maggio 2024

Con la nota del 15 maggio 2024, n. 1493, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l’ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative ai flussi d’immigrazione anno 2023 per lavoro subordinato (stagionale e non) e anno 2024 per conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

Criteri di determinazione delle quote massime

Ai fini dell’ammissione in Italia dei cittadini stranieri residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, il DPCM del 27 settembre 2023 (c.d. Decreto flussi) ha stabilito le seguenti quote complessive:

Flussi d’ingresso

Facendo seguito alla ripartizione delle quote relative all’anno 2023 di cui al DPCM del 27 settembre 2023 e tenuto conto dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno relativamente alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’immigrazione alla data del 31 dicembre 2023, sono state attribuite agli Uffici ulteriori quote destinate agli ingressi nel territorio dello Stato dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, direttamente sul sistema “SILEN”.

Altresì, è stata prevista un’ulteriore attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 del decreto flussi per l’anno 2024 al fine di soddisfare le istanze di conversione pervenute sul sistema “SPI 2.0” dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato.

Attribuzione delle precedenti quote

Con la nota del 10 aprile 2024, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazioni, aveva già attribuito le seguenti quote:

Sono state distribuite anche le quote per gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, in particolare:

Attribuzione delle nuove quote

Con la nota in trattazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha attribuito le ulteriori quote per il triennio 2023-2025, distribuendole nel seguente modo:

 

 

 

 

 

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