Straordinari senza “avviso”

Pubblicato il 27 giugno 2008

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 (Manovra d’estate), a partire dal prossimo mercoledì, sarà attiva la riforma dell’orario di lavoro e con essa la nuova disciplina sanzionatoria.

In primo luogo, è da sottolineare come con il nuovo Dl è stata rivista la definizione di “lavoratore mobile”, ricomprendendo in tale fattispecie tutto il personale impiegato per il trasporto sia per conto proprio che per conto terzi. In tal modo, tutti i lavoratori impiegati come personale viaggiante vengono ricondotti nella disciplina degli autotrasportatori alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 234/2007. Rivista anche la definizione di “lavoratore notturno”, intendendo con tale locuzione qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavoratovi all’anno.

Riguardo le novità in materia di orario di lavoro, è da segnalare come le 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 possono essere derogate non solo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma anche da regimi di reperibilità. In tema di riposo settimanale si fa notare come il periodo di riposo di 24 ore consecutive ogni sette giorni può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 112/2008 è possibile derogare alle disposizioni sul riposo settimanale ogni volta che il lavoratore cambia squadra o quando cambia turno di lavoro.

Novità sono state introdotte anche in merito al regime sanzionatorio. Nessuna sanzione è prevista per il datore di lavoro che non concede il riposo settimanale al lavoratore; mentre è prevista una nuova sanzione amministrativa per il datore di lavoro che concede al lavoratore il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica senza essere autorizzato.

Tra le semplificazioni, si segnala l’eliminazione di due comunicazioni dovute dal datore di lavoro: la prima, riguarda il caso di superamento di 48 ore di lavoro nella settimana compreso lo straordinario; la seconda, prevista con periodicità annuale, riguarda l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

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