Stretta Ires per i conti delle imprese

Pubblicato il 11 novembre 2005

Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs n. 203/05, modifica le norme fiscali sul leasing immobiliare, allungando il periodo minimo di durata dei contratti di locazione finanziaria con oggetto i beni immobili per rallentare la deduzione fiscale dei canoni. Il comma 2 del citato articolo limita gli effetti della stretta sul leasing immobiliare ai contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno che segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Per i contratti di leasing sottoscritti nei giorni precedenti, vale ancora la regola degli otto anni. L'articolo 5-bis del decreto dimezza l'aliquota massima di deduzione fiscale dell'avviamento (dal 10 al 5%) e stabilisce che per i soggetti Ires la quota di esenzione in caso di cessione di azioni o quote con i requisiti Pex è limitata al 91% e, a partire dal 2007, scenderà all'84%.

 

La manovra 2006 fa riemergere il correttivo Ires, che non contiene più la norma sulla riduzione a cinque anni del periodo di osservazione per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali per i soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale ed alla trasparenza. E' fuori anche la stretta sui dividend washing, che, però, portando gettito alle Casse dello Stato, non è stata eliminata, bensì è finita nel Dl n. 203/05.

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