Stretta per chi circola con veicolo privo di assicurazione

Pubblicato il 21 dicembre 2018

La Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto-legge fiscale (DL n. 119/2018) ha introdotto, tra le altre novità, anche alcune disposizioni in materia di circolazione stradale.

Si tratta di alcune modifiche che riguardano l'articolo 193 del Codice della strada, in tema di obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

Infrazione ripetuta entro due anni? Sospensione patente, raddoppio multa

L’intervento introduce, in primo luogo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi ed il raddoppio della sanzione pecuniaria per chi sia incorso, nell’ambito di un periodo di due anni, nella violazione dell’obbligo di circolare con la copertura RC auto, per almeno due volte.

In detti casi, viene altresì previsto che quando sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo non viene immediatamente restituito ma è sottoposto a fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

Riduzione sanzione e decurtazione punti patente

Si prevede, poi, che quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi alla relativa scadenza, l'importo della sanzione irrogata per chi circola senza copertura assicurativa non sia più ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà.

Infine, la circolazione senza la copertura assicurativa viene accompagnata dalla decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

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