Strumenti presuntivi ma flessibili

Pubblicato il 08 febbraio 2006

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2380, del 1° febbraio 2006, ha stabilito che la divergenza tra le percentuali di ricarico accertate dal Fisco rispetto a quelle applicate dal contribuente non è sufficiente a giustificare la rettifica del reddito d'impresa, salvo si tratti "di divergenza assolutamente abnorme o di risultato dell'attività palesemente antieconomico o in contrasto con il senso comune". Per tali ragioni, per legittimare la necessità di un accertamento è necessaria la presenza di altri elementi, che vanno sempre considerati in base alla situazione della stessa società verificata. Per la Cassazione è da considerarsi illegittimo l'atto impositivo nel caso in cui il divario delle percentuali di ricarico sia legato all'andamento sfavorevole dell'attività commerciale svolta dalla società, attestato dalla successiva messa in liquidazione. Pertanto, gli strumenti presuntivi possono essere utilizzati, ma con una certa flessibilità. L'Amministrazione finanziaria deve sempre stimolare il contraddittorio, per tenere conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, ma le presunzioni delle quali il Fisco si può avvalere sono sempre presunzioni relative, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.  

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