“Studi” a forza differenziata

Pubblicato il 22 maggio 2008 Per gli studi di settore oggetto di revisione nel 2007 (si ricorderà che sono in numero di 68) l’eventuale adeguamento a Gerico va fatto al valore puntuale; viceversa, per i vecchi studi esso va fatto – come da prescrizione su dm 4 luglio 2007 – al maggior valore tra quello puntuale e quello minimo, tenendo in debito conto gli indici. Per gli studi revisionati quest’anno, la maggiorazione del 3 per cento di cui al Dpr 195/1999 non agisce. In ogni caso, l’Amministrazione delle finanze (circolare 5/E/2008) ha riconosciuto che gli studi non costituiscono che una presunzione semplice, non in grado di legittimare automaticamente l’accertamento fiscale. L’onere probatorio, che deve ricadere sulla stessa Amministrazione, potrà dirsi assoluto quando nell’atto di accertamento verranno valorizzati gli esiti delle valutazioni dell’Ufficio nel contraddittorio avanti ai giudici tributari, perché abbia giustificazione l’applicazione dei risultati di Gerico. L’accertamento con adesione sfugge, invece, alle regole del processo tributario, quindi anche alle regole relative alle prove per presunzioni. L’invito al contraddittorio proviene dall’Ufficio fiscale, in posizione “psicologica” di vantaggio rispetto al contribuente “studiato”. Sarà perciò questi che nel contraddittorio dell’accertamento con adesione dovrà convincere l’Ufficio della bontà delle azioni intraprese, per ottenere sia diminuita la pretesa derivante da Gerico.
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