Studi di settore, la motivazione del Fisco richiede l’indicazione della mancata risposta al contraddittorio

Pubblicato il 06 agosto 2010 É la sentenza n. 18227 del 5 agosto 2010, pronunciata dalla Cassazione, a chiarire che in caso di rettifica della dichiarazione di un contribuente basata sulle sole risultanze di Gerico, senza ulteriori elementi, l’agenzia delle Entrate nella motivazione deve riportare l’impossibilità del contraddittorio, nonostante l’invito. Pena l’invalidità della rettifica per incongruenza e illegittimità della motivazione. Nel caso di specie, nell’esame del ricorso dell’Agenzia, non era stato dedotto il mancato contraddittorio prima dell’avviso che non era stato rilevabile neanche nella sentenza impugnata dal Fisco.

La sentenza prende le mosse dall’assunto che solo in tal modo è possibile al giudice la valutazione successiva, nel corso del fase probatoria, della mancata risposta del contribuente all’invito al contraddittorio.

La regola è valida anche nei casi ante sentenza del 18 dicembre 2009 delle Sezioni unite, con cui la Corte stabilisce le regole sulla forza probatoria degli studi di settore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy