Studi di settore, la motivazione del Fisco richiede l’indicazione della mancata risposta al contraddittorio

Pubblicato il 06 agosto 2010 É la sentenza n. 18227 del 5 agosto 2010, pronunciata dalla Cassazione, a chiarire che in caso di rettifica della dichiarazione di un contribuente basata sulle sole risultanze di Gerico, senza ulteriori elementi, l’agenzia delle Entrate nella motivazione deve riportare l’impossibilità del contraddittorio, nonostante l’invito. Pena l’invalidità della rettifica per incongruenza e illegittimità della motivazione. Nel caso di specie, nell’esame del ricorso dell’Agenzia, non era stato dedotto il mancato contraddittorio prima dell’avviso che non era stato rilevabile neanche nella sentenza impugnata dal Fisco.

La sentenza prende le mosse dall’assunto che solo in tal modo è possibile al giudice la valutazione successiva, nel corso del fase probatoria, della mancata risposta del contribuente all’invito al contraddittorio.

La regola è valida anche nei casi ante sentenza del 18 dicembre 2009 delle Sezioni unite, con cui la Corte stabilisce le regole sulla forza probatoria degli studi di settore.
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