Studio associato e Irap. Un’adeguata motivazione può superare la presunzione

Pubblicato il 11 dicembre 2012 Per i giudici di Cassazione – ordinanza n. 22506 del 10 dicembre 2012 - la presunzione secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap, può essere facilmente superata con un’adeguata motivazione come nel caso in cui il giudice di merito rilevi l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Nelle ipotesi come quella descritta, infatti, è da considerare del tutto assente il requisito dell’autonoma organizzazione e va escluso, pertanto, il pagamento dell’imposta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo telecomunicazioni: come fare domanda di assegno straordinario

20/11/2025

Energy Release 2.0: approvate nuove regole operative MASE

20/11/2025

Controllo delle importazioni (ICS2): obbligo per i vettori dal 1° gennaio 2026

20/11/2025

Disegni+ 2025, dal 18 dicembre l’invio delle domande

20/11/2025

Dimissioni per fatti concludenti: cosa deve fare il datore di lavoro

20/11/2025

Staff House: dal 21 novembre l’incentivo per l’alloggio dei lavoratori turistici

20/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy