Studio associato e Irap. Un’adeguata motivazione può superare la presunzione

Pubblicato il 11 dicembre 2012 Per i giudici di Cassazione – ordinanza n. 22506 del 10 dicembre 2012 - la presunzione secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap, può essere facilmente superata con un’adeguata motivazione come nel caso in cui il giudice di merito rilevi l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Nelle ipotesi come quella descritta, infatti, è da considerare del tutto assente il requisito dell’autonoma organizzazione e va escluso, pertanto, il pagamento dell’imposta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy