Studio del Notariato sulla certificazione Ape

Pubblicato il 28 ottobre 2013 L'Area Scientifica, Studi Pubblicistici, del Notariato ha approvato, il 19 settembre 2013, uno studio in materia di Attestato di Prestazione Energetica (Ape) che segue le prime note già pubblicate, in materia, dai notai nei notiziari del 5 e 8 agosto e 9 settembre 2013. Lo studio n. 657-13/C, specificamente intitolato “La certificazione energetica (dall'attestato di certificazione all'attestato di prestazione energetica)”, recepisce le novità introdotte con il Decreto legge n. 63/2013 e le modifiche poi intervenute con la relativa Legge di conversione n. 90/2013.

I notai specificano che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 d.lgs. 192/2005 e dei decreti di adeguamento delle Linee Guida Nazionali, previsti dall'art. 6, c. 12, d.lgs. 192/2005, per la fase transitoria, il detto attestato potrà essere redatto sulla base della disciplina dettata per l'attestato di certificazione energetica. Questa interpretazione era stata già anticipata dal Notariato nelle note pubblicate nel corso dell'estate. Inoltre, gli Ace rilasciati prima del 6 giugno 2013 che siano in corso di validità possono comunque essere utilizzati.

Nel testo dello studio, viene spiegato che l'attestato di prestazione energetica, sostitutivo, a far data dal 6 giugno 2013, del precedente attestato di certificazione energetica, svolge il ruolo di strumento di "informazione" circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica dell'immobile a cui si riferisce.

Tutti i nuovi edifici, a prescindere da un loro trasferimento, dovranno essere dotati di certificazione, e ciò prima del rilascio del certificato di agibilità. L'obbligo di dotazione riguarda anche gli edifici ristrutturati anche se, in questo caso, deve trattarsi di ristrutturazioni importanti.

Per quel che riguarda l'obbligo di allegazione dell'Ape ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, a pena di nullità degli stessi, il testo della normativa, per come emendato in sede di conversione in Legge, non prevede più che “la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente".

Il legislatore – spiegano i notai - ha ritenuto di non far più ricorso ad una nullità cd. “di protezione” (o relativa) bensì ad una nullità assoluta. Ne consegue che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.
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