Studio del Notariato sulle nuove norme condominiali

Pubblicato il 14 giugno 2013 Lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 320-2013/C è focalizzato sul tema della riforma del condominio introdotta con la Legge n. 220/2012 e che entrerà in vigore il 18 giugno 2013.

I notai evidenziano, in particolare, le nuove disposizioni secondo cui il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Attraverso la disposizione sono quindi da ammettere in condominio non solo cani e gatti ma anche pesci, criceti e cavie e uccellini da gabbia; esclusi, in definitiva, solo gli animali pericolosi.

In materia di subentri, viene sottolineato che chi vende rimane responsabile delle spese condominiali se non invia all'amministratore una copia autentica dell'atto di vendita. Secondo i notai detto incombente può ritenersi assolto attraverso l'invio o della copia autentica o di un documento equivalente, quale, ad esempio, la dichiarazione di avvenuta vendita rilasciata dal notaio subito dopo il rogito.

La responsabilità solidale dell'acquirente relativamente alle spese condominiali riferite all'anno in corso va intesa – si legge nello studio - con riferimento all'anno di gestione e non l'anno solare o civile. Il consiglio dei notai è che gli interessati alla vendita o all'acquisto disciplinino espressamente i rispettivi carichi.

Con riferimento al nuovo obbligo di allegazione del regolamento, una volta approvato dall'assemblea, al registro dei verbali delle assemblee, i notai affermano l'opportunità che lo stesso venga esteso anche al regolamento contrattuale.
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