Successione Bonus “prima casa” all'erede su uno degli immobili in comproprietà

Pubblicato il 18 ottobre 2017

Con la risoluzione n. 126/E del 17 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde all'istanza di interpello avanzata da una contribuente che chiedeva delucidazioni in merito all'agevolazione “prima casa, dopo aver fatto presente di essere unica erede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre immobili abitativi siti nello stesso Comune.

L'istante - dopo aver precisato all'Agenzia delle Entrate di non aver mai usufruito prima del suddetto bonus - chiede di conoscere se possa fruire delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consiste nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, per le quote di uno degli immobili caduti in successione.

Spettanza agevolazione prima casa all'erede

Nel documento di prassi in oggetto, l'Agenzia delle Entrate specifica che le imposte fisse di cui alla suddetta agevolazione, si applicano quando in capo al beneficiario, oppure in caso di pluralità di beneficiari in capo ad almeno uno di essi, sussistono i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Tuir.

Pertanto, al verificarsi della sussistenza delle condizioni previste dalla Nota II- bis all'articolo 1 suddetto, si ritiene possibile che la contribuente possa invocare – in sede di successione – le agevolazioni “prima casa”. Non è preclusiva all’accesso all’agevolazione la circostanza che, prima del decesso del consorte, il contribuente possedesse tali immobili in comproprietà con il defunto, in quanto con la morte il regime della comunione viene meno.

Specifica ulteriormente la risoluzione n. 126/E/2017, che l’agevolazione può essere richiesta solo per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione, invece, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2% e all’1% del valore dell’immobile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy