Successione delle tariffe professionali nel corso del processo

Pubblicato il 24 maggio 2013 Gli onorari di avvocato vanno liquidati sulla base della tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale; i diritti di procuratore, per contro, devono essere liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute.

E' quanto affermato dai giudici della Seconda sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 12822 depositata il 23 maggio 2013 pronunciata in materia di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo.

Nel testo della stessa decisione la Suprema corte ha, altresì, ricordato come, nell'ambito della controversia che venga ad istaurarsi tra avvocato e cliente circa il compenso per prestazioni professionali “il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione) sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi”.
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