Sui crediti dell’avvocato l’erede paga l’Irpef

Pubblicato il 16 marzo 2009 Corte di Cassazione, sentenza 4785 del 27 febbraio 2009: il credito derivante da una prestazione di lavoro autonomo resa da un professionista poi deceduto, quindi riscosso dagli eredi, conserva – derivando dall’esercizio di un’attività professionale – la sua natura reddituale. Resta pertanto soggetto ad Irpef.
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