Sui redditi esteri errori senza credito

Pubblicato il 05 luglio 2008 Le Entrate, con risoluzione n. 277/E/08, ribadiscono che il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero non può essere riconosciuto quando, per effetto delle disposizioni convenzionali, emerge che lo Stato estero ha indebitamente esercitato la propria potestà impositiva. In tutti i casi simili, raccomanda il Fisco, al contribuente non resta che chiedere il rimborso alle autorità estere competenti. La suddetta impostazione è conforme alle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, dalle quali emerge che in presenza di convenzioni contro le doppie impostazioni il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo non può eccedere l’aliquota convenzionale. Analogamente, la risoluzione n. 104/E/2001 aveva affermato che se il prelievo era stato effettuato dall’altro Stato in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggior imposta subita non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, ma mediante istanza di rimborso da presentare alle autorità fiscali estere.
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